I.C. "Leonardo Da Vinci"

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Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci" Pistoia

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CONTATTI DPO:

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (ai sensi del GDPR – Reg. EU n. 2016/679)

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

 

Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il nostro sito web:

L’informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il nostro sito è prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

L’informativa è resa solo per il nostro sito e non vale per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

  1. Titolare del trattamento dei dati

E’ l’ Istituto Comprensivo “ Leonardo da Vinci “ rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Ester Fagni a cui lei potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei suoi dati utilizzando i recapiti diretti dell’Istituto.

  1. Responsabile della protezione dei dati

Il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) individuandolo nella persona dell’ ing. Riccardo Narducci al quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: mail: dpo@protezionedatipa.it telefono solo per urgenze: 0572913368

  1. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dal:

DECRETO-LEGGE 07 Gennaio 2022, n. 1.

Lo scopo dell’art. 4 del Decreto legge 01/2022 è la “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” ed in particolare, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel caso di due casi di positività nella classe, determinare l’applicazione della didattica a distanza o in presenza con autosorveglianza e utilizzo delle mascherine FFP2.

Riportiamo per chiarezza il testo integrale dell’art. 4 DL 01/2022 richiamato:

Art. 4. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

  1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando l’applicazione per il personale scolastico dell’articolo 1, comma 7 – bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

c) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

d) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

  1. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

4. Tipologie di dati trattati

L’istituzione scolastica, per effetto del Decreto Legge del 07 Gennaio 2022 n° 1 e come precisato dalla circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute prot. m_pi.AOOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011 dell’8 Gennaio 2022 con oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative, è abilitata in casi specifici, al trattamento dei seguenti dati particolari: conclusione del ciclo vaccinale primario o guarigione da meno di centoventi giorni o effettuazione della dose di richiamo.

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle cui classi vi siano due casi di positività.

Come specificato dalla circolare del Ministero Istruzione 0000014 del 10.01.2022 i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’ alunno interessato; l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Più in particolare, saranno trattati:

  • dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome degli alunni;
  • dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione.
  1. Modalità di trattamento

Il trattamento verrà effettuato con strumenti informatici, elettronici, e cartacei. I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’alunno interessato.

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

  1. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN, dagli Enti preposti e le attestazioni fornite direttamente al Titolare dall’Interessato per l’assolvimento delle finalità di cui al punto 3.

I dati personali trattati pertanto saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea.

  1. Personale autorizzato al trattamento

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare.

  1. Comunicazione e diffusione

– Dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria.

– Dati personali diversi da quelli particolari e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento;

  1. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

  1. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica.

11. Diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto, come sancito negli arti. Da 15 a 21 del GDPR 679/2016, all’accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) e l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

12. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

13. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

 

 

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ester Fagni
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate